Art. 2.

      1. I comuni, nell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in conformità con i princìpi generali di cui all'articolo 6, numeri 3) e 4), della medesima legge ed al fine di tutelare e garantire il diritto all'integrazione

 

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sociale dei bambini handicappati, provvedono a dotare gli asili nido di personale di sostegno addetto alle attività educative e riabilitative specificamente formato.